1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC.
2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione,
a) una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento;
b) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5o vol;
c) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5o vol.
4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».
5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DOC e a IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, a DOC e a IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
7. Le DO possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. I sinonimi che corrispondono a vitigni diversi iscritti al registro nazionale delle varietà di vite, tenuto presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ammessi solo previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16 e del Comitato permanente tecnico-agricolo istituito nell'ambito della Conferenza