Art. 5.
(Specificazioni e menzioni).

      1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC.
      2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione,

 

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in conformità alla vigente normativa comunitaria.
      3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini a DOCG e a DOC aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva che, nell'ambito del disciplinare di produzione, preveda rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione le seguenti differenziazioni:

          a) una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento;

          b) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5o vol;

          c) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5o vol.

      4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».
      5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DOC e a IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
      6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, a DOC e a IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
      7. Le DO possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. I sinonimi che corrispondono a vitigni diversi iscritti al registro nazionale delle varietà di vite, tenuto presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ammessi solo previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16 e del Comitato permanente tecnico-agricolo istituito nell'ambito della Conferenza

 

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Le DO devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
      9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l'indicazione della IGT.
      10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato di cui all'articolo 16, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.